Nuove regole per le etichette DOP e IGP
Quando facciamo la spesa e scegliamo un prodotto DOP (Denominazione di Origine Protetta) o IGP (Indicazione Geografica Protetta), cerchiamo qualità e legame con il territorio. Per rendere queste scelte ancora più consapevoli, l’Unione Europea ha introdotto il Regolamento (UE) 2024/1143, che stabilisce nuove regole su come queste informazioni devono apparire sulle confezioni.
La novità principale
La modifica più importante riguarda l’obbligo di indicare chiaramente il nome del produttore o dell’operatore sull’etichetta. Fino ad ora, questa informazione non era sempre obbligatoria nello stesso punto in cui compariva il nome del prodotto (come “Prosciutto di Parma” o “Pecorino Romano”).
D’ora in avanti, il nome di chi ha realizzato il prodotto deve trovarsi nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica.
Il consumatore non deve fare sforzi, come sollevare il prodotto o girarlo, per capire cosa sta comprando; queste info devono stare “davanti”, ovvero sulla faccia della confezione che viene esposta sullo scaffale.
Come deve essere indicato in etichetta?
La legge parla di due figure principali:
Il Produttore: è la persona o l’azienda che realizza il prodotto seguendo le regole specifiche della DOP o IGP. Se il prodotto è fatto da più soggetti, si può indicare quello che è responsabile dell’ultima fase di produzione, quella che dà al prodotto le sue caratteristiche finali.
L’Operatore: è chi si occupa della fase di produzione o della trasformazione sostanziale del prodotto (ovvero un’operazione che ne cambia irreversibilmente lo stato fisico).
Un dettaglio molto importante per le aziende: il marchio commerciale (il logo che conosciamo tutti) non basta a soddisfare questa regola, a meno che il nome del marchio non sia identico al nome legale della società produttrice.
Casi particolari: stagionatura e prodotti sfusi
Le nuove regole si adattano anche a situazioni specifiche:
Prodotti stagionati: Per prodotti come formaggi o salumi che richiedono tempo per maturare, chi effettua la stagionatura può essere considerato a tutti gli effetti il “produttore” ai fini dell’etichetta.
Prodotti sfusi: Anche i prodotti venduti al taglio, come la carne o i formaggi freschi che troviamo nei banchi dei supermercati, devono rispettare questa trasparenza. In questo caso, l’informazione può essere data con un cartellino o un avviso vicino al prodotto.
Quando entreranno in vigore queste regole?
Il cambiamento non sarà immediato per permettere alle aziende di adeguarsi. L’obbligo scatterà ufficialmente per i prodotti etichettati a partire dal 14 maggio 2026.
Per evitare sprechi, i prodotti già confezionati ed etichettati prima di quella data potranno essere venduti fino ad esaurimento delle scorte. Inoltre, in Italia, è stato concesso un periodo extra fino al 14 agosto 2026 per finire di utilizzare le etichette già stampate prima della scadenza.
Fonte:
Circolare relativa all’obbligo di indicazione del nome del produttore o dell’operatore nell’etichettatura dei prodotti agricoli DOP e IGP – Art. 37, par. 5, regolamento (UE) 2024/1143. Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.










